Art. 1
1 / 2In vigore dal 20 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Le aliquote dei sergenti maggiori in carriera continuativa, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio per la prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, sono fissate come segue:
aiutanti di battaglia e marescialli dei tre gradi...... 4303 sergenti maggiori in carriera continuativa......... 1600
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-19;597#art-1