Art. 4
In vigore dal 27 ago 1948
Il riscontro dei conti arretrati della Direzione delle costruzioni aeronautiche, dell'Accademia aeronautica e della Scuola di applicazione d'aeronautica è affidata alle Direzioni di commissariato presso i Comandi di zona aerea territoriale più vicini ed ai funzionari delle Ragionerie centrali presso di essi distaccati ai sensi del secondo comma del precedente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;1059#art-4