Art. 3
In vigore dal 27 ago 1948
Per l'espletamento della revisione di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, le attribuzioni spettanti al Ministero della difesa (Esercito - Marina - Aeronautica) sono deferite ai seguenti Uffici e Direzioni decentrati già esistenti:
a) per l'Esercito: agli Uffici contabilità e revisione dei Comandi militari territoriali e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
b) per la Marina militare: agli Uffici di riscontro dei Comandi in capo di Dipartimento marittimo e dei Comandi militari marittimi autonomi;
c) per l'Aeronautica: alle Direzioni di commissariato presso le Zone aeree territoriali, ed alle Direzioni di commissariato di aeronautica della Sicilia e della Sardegna.
Per assicurare i controlli di competenza delle Ragionerie centrali del Ministero della difesa (Esercito Marina ed Aeronautica) sono distaccati presso gli Uffici e Direzioni indicati nel comma precedente, lettere a), b) e c), quali rappresentanti del Ministero del tesoro funzionari di ruolo di gruppo A. delle competenti Ragionerie centrali ed anche dei gruppo B, purchè di grado non inferiore all'8°, del ruolo di ragioneria delle Intendenze di finanza o di altri ruoli di ragioneria delle Amministrazioni militari.
Detti funzionari sono tenuti ad assicurare altresì il collegamento con gli Uffici di riscontro regionali di cui all' per unità di direttive nella revisione dei conti e per gli adempimenti con gli organi competenti della Corte dei conti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;1059#art-3