Art. 1

In vigore dal 27 ago 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 28 maggio 1924, n. 827; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, numero 100; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e sentita la Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per l'interno, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e per le foreste, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero, per il bilancio; Decreta: . Gli Uffici di riscontro a carattere regionale, previsti dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, concernente la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati, sono costituiti nelle sedi indicate nell'unita tabella, vistata dal Ministro per il tesoro, con le circoscrizioni in essa specificate. La direzione dei suddetti uffici è affidata ad un funzionario del ruolo di gruppo A dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 70.
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