Art. 3
In vigore dal 14 mag 1948
I membri ordinari delle Accademie e dei Corpi scientifici che hanno diritto al voto, sono i soci nazionali effettivi di detti sodalizi esclusi i soci onorari, i soci non residenti, i soci corrispondenti, i soci stranieri.
Ciascun membro partecipa ad una sola votazione anche se socio di più d'uno dei sodalizi compresi nel precedente .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 200. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-01;351#art-3