Art. 3

In vigore dal 14 mag 1948
I membri ordinari delle Accademie e dei Corpi scientifici che hanno diritto al voto, sono i soci nazionali effettivi di detti sodalizi esclusi i soci onorari, i soci non residenti, i soci corrispondenti, i soci stranieri. Ciascun membro partecipa ad una sola votazione anche se socio di più d'uno dei sodalizi compresi nel precedente . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 200. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-01;351#art-3

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