Art. 2
In vigore dal 14 mag 1948
Il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche ha facoltà di promuovere, con sua deliberazione a maggioranza assoluta, variazioni nell'elenco di cui al precedente articolo.
Le variazioni saranno disposte con le stesse forme del presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-01;351#art-2