Art. 1

In vigore dal 25 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 30 dicembre 1947, n. 1477; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . Hanno diritto ad una rappresentanza nel Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche ai sensi dell'art. 19 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, le Accademie e i Corpi scientifici seguenti: 1) Accademia Pugliese delle Scienze di Bari; 2) Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna; 3) Accademia della Crusca di Firenze; 4) Accademia Economica Agraria dei Georgofili di Firenze; 5) Accademia Ligure di Scienze, Lettere e Arti di Genova; 6) Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Lucca; 7) Istituto Lombardo di Scienze e Lettere di Milano; 8) Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena; 9) Accademia Pontaniana di Napoli; 10) Società di Scienze, Lettere ed Arti di Napoli; 11) Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova; 12) Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo; 13) Accademia Nazionale dei Lincei di Roma; 14) Insigne Accademia di San Luca di Roma; 15) Società italiana delle Scienze (detta dei XL) di Roma; 16) Accademia di Santa Cecilia di Roma; 17) Accademia delle Scienze di Torino; 18) Accademia di Agricoltura di Torino; 19) Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia; 20) Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 31 luglio 1954, n. 820, ha disposto (con l'articolo unico) che "L'Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria" di Firenze e l'Accademia peloritana di scienze e lettere di Messina sono comprese tra le Accademie e i Corpi scientifici, indicati nell'art. 1 del decreto Presidenziale 1 marzo 1948, n. 351".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-01;351#art-1

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