Art. 1
In vigore dal 25 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 1947, n. 1477;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Hanno diritto ad una rappresentanza nel Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche ai sensi dell'art. 19 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, le Accademie e i Corpi scientifici seguenti:
1) Accademia Pugliese delle Scienze di Bari;
2) Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna;
3) Accademia della Crusca di Firenze;
4) Accademia Economica Agraria dei Georgofili di Firenze;
5) Accademia Ligure di Scienze, Lettere e Arti di Genova;
6) Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Lucca;
7) Istituto Lombardo di Scienze e Lettere di Milano;
8) Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena;
9) Accademia Pontaniana di Napoli;
10) Società di Scienze, Lettere ed Arti di Napoli;
11) Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova;
12) Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo;
13) Accademia Nazionale dei Lincei di Roma;
14) Insigne Accademia di San Luca di Roma;
15) Società italiana delle Scienze (detta dei XL) di Roma;
16) Accademia di Santa Cecilia di Roma;
17) Accademia delle Scienze di Torino;
18) Accademia di Agricoltura di Torino;
19) Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia;
20) Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 31 luglio 1954, n. 820, ha disposto (con l'articolo unico) che "L'Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria" di Firenze e l'Accademia peloritana di scienze e lettere di Messina sono comprese tra le Accademie e i Corpi scientifici, indicati nell'art. 1 del decreto Presidenziale 1 marzo 1948, n. 351".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-01;351#art-1