Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo II
Art. 4
D. L. 10 marzo 1946, n. 74. artt. 4, 5, 6 e 12 e L. 20 gennaio 1948, n. 6. art. 3
In vigore dal 21 feb 1948
L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni di cui alle leggi 7 ottobre 1947, n. 1058 e 23 dicembre 1947, n. 1453.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-4