Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiCapo II

Art. 5

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 7 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 4

In vigore dal 21 feb 1948
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, e L. 20 gennaio 1948, n. 6, ) Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-5

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