Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Capo II
Art. 6
D. L. 10 marzo 1946, n. 74 artt. 8 e 9 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 5
In vigore dal 27 giu 1956
Non sono eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
b) i presidenti delle Deputazioni provinciali;
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
f) l'Alto Commissario per la Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i prefetti o chi ne fa le veci;
g) i vice-prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
h) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.
Le cause di ineleggibilità, di cui ai comma precedenti non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del predetto comma, dalla formale presentazione delle dimissioni.
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo .
In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-6