Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 28 mar 2025
1. Nell'ambito dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente può prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente decreto. 2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente monitora gli effetti delle disposizioni tariffarie del presente decreto dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze al fine dell'adozione di disposizioni modificative e integrative. 3. A conclusione del primo anno di applicazione dell'agevolazione delle disposizioni tariffarie di cui al presente decreto, sulla base dei dati raccolti ed elaborati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente in relazione agli effetti del bonus sociale per i rifiuti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali presenta una relazione contenente una valutazione degli effetti riscontrati ed eventuali proposte modificative e integrative. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 gennaio 2025 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Mantovano Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 609
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