Art. 4

Gestione dell'ammissione all'agevolazione

In vigore dal 28 mar 2025
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti di cui all', in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti di cui all'. 2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS. 3. I comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti ed operativi, in qualità di enti erogatori, applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni di cui all' agli utenti aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAte ai sensi del comma 2. 4. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite del sistema SGAte, necessari alla attuazione delle compensazioni di cui all', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2025-01-21;24#art-4

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