Art. 2
Beneficiari dell'agevolazione
In vigore dal 28 mar 2025
1. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.
2. Ai fini dell'individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all', comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
4. I valori soglia di cui al comma 3 sono aggiornati con cadenza triennale dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2025-01-21;24#art-2