Art. 2
Modalità di svolgimento del colloquio
In vigore dal 24 lug 2024
1. Il colloquio, svolto ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, è effettuato il prima possibile e comunque non oltre tre giorni dall'ingresso del minore nella struttura di prima accoglienza.
2. L'incontro, nel pieno rispetto della sfera personale del minore, si svolge in ambienti idonei ad assicurare le migliori condizioni di ascolto, con l'adozione di ogni accorgimento necessario a mettere il minore a proprio agio, in relazione alla sua età e al suo grado di sviluppo.
3. Il colloquio avviene secondo un approccio partecipativo e dialogico, che assicuri un ascolto attivo del minore e una piena comunicazione con l'operatore che conduce il colloquio.
4. Ove le condizioni del minore lo richiedano, possono essere effettuate pause o interruzioni del colloquio e, se necessario, il rinvio della conclusione ad un successivo incontro.
5. Il colloquio è condotto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, dall'assistente sociale o da uno psicologo dell'età evolutiva, ovvero da un educatore professionale socio-pedagogico o da un pedagogista. Al colloquio sono presenti il tutore o il soggetto che esercita anche in via provvisoria la responsabilità genitoriale e un mediatore culturale in grado di parlare una lingua che il minore possa comprendere.
6. L'operatore che conduce il colloquio è coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con consolidata esperienza nella tutela dei minori, che già svolgono attività di collaborazione con il Ministero dell'interno o con le prefetture.
7. L'operatore che conduce il colloquio e gli altri soggetti legittimati ad assistervi ai sensi dei commi 5 e 6 hanno l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni raccolti, anche dopo che i minori hanno lasciato la struttura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-05-10;98#art-2