Art. 4

Conclusione del colloquio

In vigore dal 24 lug 2024
1. Al termine del colloquio, l'operatore di cui all', comma 5, predispone, sottoscrivendola, una dettagliata relazione recante, oltre ai dati anagrafici del minore: a) le informazioni utili per la ricostruzione della storia personale del minore; b) le eventuali relazioni familiari, affettive ed amicali del minore, nonché i rapporti con la comunità etnica di riferimento; c) gli eventuali profili di vulnerabilità; d) i fatti e le circostanze che possano dar luogo all'attivazione delle forme di protezione; e) le modalità di coinvolgimento del minore nel colloquio; f) l'opinione del minore sul progetto di accoglienza prospettato. 2. La relazione di cui al comma 1 è inserita nella cartella sociale prevista dall'articolo 9, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, che viene trasmessa ai servizi sociali del comune e alla procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni, competenti. 3. Qualora nel corso del colloquio emergano situazioni di vulnerabilità o particolari necessità anche sotto il profilo sanitario, ovvero l'esigenza di protezione internazionale o altra forma di protezione, l'operatore di cui all', comma 5, informa tempestivamente il responsabile della struttura di accoglienza ai fini dell'attivazione, da parte del tutore, ovvero del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale in via provvisoria, di ogni conseguente misura necessaria.
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