Art. 3
Contenuti del colloquio
In vigore dal 24 lug 2024
1. Il colloquio è diretto ad approfondire la conoscenza della storia personale e familiare del minore e ad acquisire tutte le notizie utili per la sua protezione e per l'individuazione di un percorso di accoglienza personalizzato diretto alla realizzazione del superiore interesse del minore.
2. Il colloquio è strutturato nelle seguenti fasi:
a) informazione del minore sul contesto del colloquio, con la presentazione degli operatori, l'illustrazione delle modalità di svolgimento dello stesso e delle finalità a cui è diretto;
b) approfondimento della storia personale e familiare del minore, delle circostanze che hanno determinato la situazione di abbandono o di allontanamento del minore stesso dalla sua famiglia e dal suo Paese di origine o di provenienza, anche con riferimento alle sue aspettative future;
c) ricostruzione insieme al minore dei fatti dallo stesso narrati;
d) prospettazione e condivisione con il minore del progetto di accoglienza.
3. Ai fini dell'acquisizione delle notizie di cui al comma 2, lettera b), in particolare è necessario:
a) raccogliere i dati anagrafici e verificare la possibilità di reperimento dei documenti di identità del minore;
b) evidenziare le lingue parlate dal minore e se lo stesso appartiene ad una minoranza linguistica o etnica;
c) ricostruire il vissuto del minore con riferimento al contesto del Paese di origine o di provenienza e al percorso scolastico seguito;
d) ricostruire le circostanze della partenza dal suo Paese di origine o di provenienza e del viaggio effettuato, ponendo in evidenza le esperienze vissute anche durante il viaggio e dopo l'arrivo in Italia;
e) ricostruire le relazioni familiari, affettive e amicali nel proprio Paese ed in Italia, anche con riferimento alla comunità etnica di appartenenza;
f) raccogliere elementi sulla presenza di familiari in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, al fine di valutare la possibilità di ricongiungimento;
g) evidenziare stati di particolare emotività o di vulnerabilità derivanti anche da violenze psichiche o fisiche o dall'essere stato vittima di tratta o altre forme di sfruttamento, nonché la presenza di bisogni specifici;
h) rilevare fatti o circostanze che potrebbero dare luogo alle misure di protezione internazionale o ad altre misure di protezione;
i) evidenziare le aspettative del minore in relazione al suo percorso di accoglienza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-05-10;98#art-3