Art. 3

Contenuti del colloquio

In vigore dal 24 lug 2024
1. Il colloquio è diretto ad approfondire la conoscenza della storia personale e familiare del minore e ad acquisire tutte le notizie utili per la sua protezione e per l'individuazione di un percorso di accoglienza personalizzato diretto alla realizzazione del superiore interesse del minore. 2. Il colloquio è strutturato nelle seguenti fasi: a) informazione del minore sul contesto del colloquio, con la presentazione degli operatori, l'illustrazione delle modalità di svolgimento dello stesso e delle finalità a cui è diretto; b) approfondimento della storia personale e familiare del minore, delle circostanze che hanno determinato la situazione di abbandono o di allontanamento del minore stesso dalla sua famiglia e dal suo Paese di origine o di provenienza, anche con riferimento alle sue aspettative future; c) ricostruzione insieme al minore dei fatti dallo stesso narrati; d) prospettazione e condivisione con il minore del progetto di accoglienza. 3. Ai fini dell'acquisizione delle notizie di cui al comma 2, lettera b), in particolare è necessario: a) raccogliere i dati anagrafici e verificare la possibilità di reperimento dei documenti di identità del minore; b) evidenziare le lingue parlate dal minore e se lo stesso appartiene ad una minoranza linguistica o etnica; c) ricostruire il vissuto del minore con riferimento al contesto del Paese di origine o di provenienza e al percorso scolastico seguito; d) ricostruire le circostanze della partenza dal suo Paese di origine o di provenienza e del viaggio effettuato, ponendo in evidenza le esperienze vissute anche durante il viaggio e dopo l'arrivo in Italia; e) ricostruire le relazioni familiari, affettive e amicali nel proprio Paese ed in Italia, anche con riferimento alla comunità etnica di appartenenza; f) raccogliere elementi sulla presenza di familiari in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, al fine di valutare la possibilità di ricongiungimento; g) evidenziare stati di particolare emotività o di vulnerabilità derivanti anche da violenze psichiche o fisiche o dall'essere stato vittima di tratta o altre forme di sfruttamento, nonché la presenza di bisogni specifici; h) rilevare fatti o circostanze che potrebbero dare luogo alle misure di protezione internazionale o ad altre misure di protezione; i) evidenziare le aspettative del minore in relazione al suo percorso di accoglienza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-05-10;98#art-3

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