Capo IV
Art. 34
Uffici di livello dirigenziale non generale
In vigore dal 1 mar 2024
1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei Capi dei Dipartimenti interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell', comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell', comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-11-22;230#art-34