Capo V

Art. 37

Trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP con le correlate risorse finanziarie

In vigore dal 1 mar 2024
1. È trasferito all'INAPP il personale a tempo indeterminato, dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale è applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, nel limite massimo di 131 unità, unitamente alle correlate risorse finanziarie. Con le modalità di cui all', è individuato il predetto personale, unitamente alle risorse finanziarie.
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