Capo III

Art. 27

Direzione generale degli ammortizzatori sociali

In vigore dal 1 mar 2024
Direzione generale degli ammortizzatori sociali 1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali, che si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni: a) gestisce il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all', comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; b) gestisce il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; c) cura la disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dell'Assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità e dei relativi aspetti contributivi; d) svolge il controllo sulle condizioni di accesso e mantenimento delle prestazioni di sostegno al reddito; e) cura la disciplina, la verifica e il controllo dei fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché la disciplina degli interventi di agevolazione della uscita incentivata dal rapporto di lavoro, di cui all', commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92; f) cura l'analisi, la verifica e il controllo dei programmi di riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015; g) cura la disciplina e la gestione dei contratti di solidarietà espansiva, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015; h) cura gli adempimenti per il sostegno al reddito dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato la sospensione dal lavoro; i) cura la disciplina e la gestione dei lavori socialmente utili; l) svolge, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, analisi e monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito; m) collabora con l'Ufficio legislativo per le attività inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza; n) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza; o) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza; p) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono; q) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-11-22;230#art-27

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