Capo III
Art. 25
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
In vigore dal 1 mar 2024
Direzione generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali
1. La Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, che si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) cura i profili applicativi e interpretativi degli istituti relativi al rapporto di lavoro;
b) svolge attività di conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, di rilievo pluriregionale o di livello territoriale di rilevante interesse sociale con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per mobilità, Cassa integrazione guadagni straordinaria e ammortizzatori in deroga in tutti i casi in cui sia necessario addivenire ad accordi in sede governativa;
c) svolge, d'intesa con i Ministeri competenti, le attività inerenti alle crisi aziendali;
d) promuove le procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;
e) svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di procedure conciliative nelle controversie individuali di lavoro;
f) svolge attività di promozione e finanziamento delle iniziative in favore delle pari opportunità, promuove politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e assicura il supporto all'attività della Consigliera nazionale di parità, delle consigliere e dei consiglieri di parità e del Comitato nazionale di parità e pari opportunità;
g) cura il monitoraggio sulla consistenza dei dati organizzativi, a livello nazionale, delle organizzazioni sindacali nel settore privato per tutte le finalità previste dalla normativa in vigore;
h) effettua, in collaborazione con la Direzione generale dell'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, le analisi economiche (costo del lavoro; costo delle piattaforme rivendicative contrattuali; studio della struttura retributiva; calcolo delle indennità aggiuntive o sostitutive);
i) detiene l'archivio degli accordi e dei contratti collettivi nazionali depositati ed effettua il monitoraggio della contrattazione collettiva di secondo livello, territoriale e aziendale;
l) effettua, in collaborazione con la Direzione generale dell'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, la rilevazione e l'elaborazione dei dati concernenti le controversie individuali plurime e collettive di lavoro nel settore privato e pubblico;
m) gestisce la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e cura la tenuta dell'albo delle università abilitate alla certificazione e svolge attività di monitoraggio sulle attività delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presenti sul territorio nazionale;
n) cura l'attuazione della disciplina ordinamentale per lo svolgimento della professione di consulente del lavoro;
o) cura la relazione annuale sull'attività di vigilanza in materia di trasporti su strada;
p) provvede alla redazione dei rapporti sulle convenzioni internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e sugli articoli della Carta sociale europea in ottemperanza agli oneri derivanti dall'adesione dell'Italia all'Organizzazione internazionale del lavoro e al Consiglio d'Europa;
q) gestisce il Comitato consultivo tripartito per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
r) cura la gestione del diritto di interpello di cui all' del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
s) coadiuva il Capo dipartimento nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di regolarità dei rapporti di lavoro;
t) rende il parere obbligatorio ai fini dell'iscrizione degli organismi paritetici nel repertorio degli organismi paritetici di cui all'articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
u) collabora con l'Ufficio legislativo per le attività inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
v) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
z) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
aa) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
bb) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-11-22;230#art-25