Capo III

Art. 8

Uffici di livello dirigenziale non generale

In vigore dal 16 dic 2023
1. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede, ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1998, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nel numero massimo di 107, nonché alla definizione dei relativi compiti.
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