Capo III

Art. 7

Dotazione organica

In vigore dal 16 dic 2023
1. Le dotazioni organiche del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del Ministero delle imprese e del made in Italy sono individuate nell'allegata tabella A, e costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale di cui alla tabella A, possono essere conferiti fino a 3 incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché un incarico presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. Un incarico dirigenziale di livello generale è, altresì, riservato per le funzioni istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all' del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n. 51.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;174#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo