Capo III
Art. 10
Entrata in vigore
In vigore dal 16 dic 2023
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 30 ottobre 2023
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni
Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1538
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;174#art-10