Art. 4
Conferenza dei capi dei dipartimenti e dei direttori generali
In vigore dal 11 gen 2024
Conferenza dei capi dei dipartimenti
e dei direttori generali
1. Su convocazione del Ministro o, su sua delega, del Capo di gabinetto, anche su proposta dei capi dei dipartimenti, si riuniscono in conferenza i capi dei dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale individuati nei dipartimenti, e i dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali, anche in modalità telematica, per trattare le questioni proposte ovvero ulteriori questioni attinenti al coordinamento dell'attività degli uffici, e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive, volte ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
La conferenza è presieduta dal Ministro o, su sua delega, dal Capo di gabinetto.
2. Le attività di segreteria, necessarie per i lavori della conferenza, sono svolte dalla direzione generale di cui all', comma 5.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-27;208#art-4