Art. 1
Oggetto
In vigore dal 11 gen 2024
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, gli ;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare, l';
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli , e 75, comma 3;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e, in particolare, l'articolo 16-bis, che ha istituito la Scuola di alta formazione dell'istruzione;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l', comma 1, che dispone l'istituzione, presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, di una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l';
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'articolo 24, comma 5, il quale ha disposto che, per garantire una più efficace attuazione degli interventi del PNRR, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti e nelle more del regolamento di organizzazione, possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero ai sensi dell', comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l', comma 1, che ha apportato modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, gli , comma 5, e 21;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 21 settembre 2021, n. 284, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha istituito, presso l'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale deputata a dare attuazione agli interventi previsti dal PNRR;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, il quale, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha posto alle dipendenze dell'Unità di missione PNRR gli uffici IV e V della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, il quale ha modificato il citato decreto ministeriale n. 341 del 2021, aggiungendovi l', in forza del quale è stato previsto l'avvalimento, all'Unità di missione PNRR, dell'ufficio I «Affari generali», incardinato presso la Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale;
Ravvisata la necessità di provvedere al riordino dell'organizzazione ministeriale, tenuto conto dei compiti e delle funzioni attribuite dalla normativa vigente al Ministero dell'istruzione e del merito;
Considerato che l', comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha modificato l' del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, prorogando al 30 ottobre 2023 il termine entro cui i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione (OPI) e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione e del merito;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 10 ottobre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, di seguito denominato «Ministero».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-27;208#art-1