Art. 7

Aree di competenza comuni ai dipartimenti

In vigore dal 11 gen 2024
1. I dipartimenti, nell'ambito delle funzioni di cui all', declinate nelle aree di rispettiva competenza individuate dagli , svolgono, altresì, i seguenti compiti: a) coordinamento delle attività di supporto delle direzioni generali all'Ufficio legislativo per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza; b) supporto agli Uffici di diretta collaborazione nelle attività finalizzate alla partecipazione del Ministro al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; c) raccordo con l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, istituita presso l'Ufficio di Gabinetto ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; d) elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF), del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli altri atti strategici nazionali.
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