Titolo X
Art. 83
Avanzamento dei dipendenti sospesi cautelarmente
In vigore dal 28 dic 2021
1. Il dipendente escluso dall'esame ai fini dei passaggi di livello o di segmento professionale per effetto di sospensione cautelare, qualora sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare o questo si concluda con l'irrogazione della censura (rimprovero scritto), ha diritto a essere riesaminato ai fini dei passaggi di segmento con riferimento al periodo di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione.
2. La medesima disposizione si applica al dipendente sospeso cautelarmente perché sottoposto ad azione penale nei casi previsti dal comma 1 dell', nonché nell'ipotesi in cui alla conclusione del procedimento penale non segua la instaurazione di procedimento disciplinare e semprechè non debba farsi luogo alla sospensione di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-83