Titolo X
Art. 82
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione a seguito di provvedimento penale. Reintegrazione del dipendente prosciolto
In vigore dal 28 dic 2021
1. La condanna penale a pena detentiva, passata in giudicato, ovvero la misura di prevenzione applicata in via definitiva che renda impossibile il normale svolgimento della prestazione comportano, qualora il dipendente non cessi dal servizio a norma dell', la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tutta la durata di attuazione del provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria. Al dipendente si applica la disposizione di cui all', comma 6.
2. In ogni caso, resta salva la facoltà dell'Agenzia di sottoporre il dipendente a procedimento disciplinare in relazione a quanto sia emerso in sede penale.
3. Il periodo di sospensione a norma del presente articolo è dedotto dal computo dell'anzianità di servizio e del periodo di permanenza nel livello e nel segmento professionale.
4. Se, a seguito di giudizio penale di revisione, il dipendente già condannato è assolto ai sensi dell'articolo 637 del codice di procedura penale, la sospensione inflitta a norma del presente articolo, la destituzione disposta ai sensi dell', comma 1, lettera h), ovvero la cessazione dal servizio ai sensi dell', sono dichiarate nulle e si applicano le disposizioni dell', comma 1, e dell', comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-82