Capo III
Art. 26
Ufficio stampa e comunicazione
In vigore dal 22 dic 2023
1. L'Ufficio stampa e comunicazione, costituito ai sensi dell' della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali, effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero, e promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.
2. All'Ufficio stampa e comunicazione è preposto il Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione, il quale è nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, oltre che iscritto all'albo nazionale dei giornalisti di cui all' della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
3. Il Ministro, ai sensi dell' della legge 7 giugno 2000, n. 150, può nominare un portavoce che cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione....
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-07-29;128#art-26