Capo III
Art. 28
Personale degli Uffici di diretta collaborazione
In vigore dal 22 dic 2023
1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all', comma 2, ad eccezione di quelli di cui alla lettera h) disciplinati dal successivo del comma 3, è assegnato personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici in posizione di aspettativa, di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell', comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel numero massimo di centoquaranta unità, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio, oltre a un contingente, nel numero massimo di otto unità, di consiglieri, esperti e consulenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, a titolo gratuito e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, cui non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere altresì assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma 1, fino a quindici consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, nonché fino a trentuno esperti e consulenti in possesso di particolari professionalità e specializzazioni nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, ovvero collaboratori estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato. La durata degli incarichi di cui al presente comma non può essere superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari.
3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato dal Ministro, al di fuori del limite di cui al comma 1, un contingente di personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell', comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite massimo di sette unità, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Nell'ambito delle predette unità può essere assegnato anche un esperto o un collaboratore di cui al comma 2.
4. Le posizioni relative al Capo di Gabinetto, al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al Capo dell'Ufficio legislativo, al Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Consigliere diplomatico, al Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione, al Portavoce del Ministro, ai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
Note all'articolo
- Il D.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali di livello generale di cui alle strutture relative al presente regolamento, conseguenti alla nuova organizzazione del Ministero adottata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 e gia' conferiti, nonche' le procedure per il conferimento dei predetti incarichi gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente regolamento".
- Il D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 109 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I contratti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, ferma restando la facolta' di recesso esercitabile in qualunque momento per il venir meno del rapporto fiduciario".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-07-29;128#art-28