Capo I
Art. 2
Uffici di diretta collaborazione
In vigore dal 29 dic 2020
1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:
a) l'Ufficio di gabinetto;
b) l'Ufficio legislativo;
c) l'Ufficio stampa;
d) la Segreteria del Ministro;
e) la Segreteria tecnica del Ministro;
f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di gabinetto, dell'Ufficio legislativo e del Consigliere diplomatico che opera presso l'Ufficio di gabinetto.
4. I titolari degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del proprio mandato e il relativo incarico può essere revocato in qualsiasi momento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-09-30;167#art-2