Art. 2 · Uffici di diretta collaborazione
Capo I

Art. 2

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Uffici di diretta collaborazione

In vigore dal 29 dic 2020
1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro: a) l'Ufficio di gabinetto; b) l'Ufficio legislativo; c) l'Ufficio stampa; d) la Segreteria del Ministro; e) la Segreteria tecnica del Ministro; f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 3. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di gabinetto, dell'Ufficio legislativo e del Consigliere diplomatico che opera presso l'Ufficio di gabinetto. 4. I titolari degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del proprio mandato e il relativo incarico può essere revocato in qualsiasi momento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-09-30;167#art-2