Capo I

Art. 1

Ministro e Sottosegretari

In vigore dal 29 dic 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l', comma 2; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e in particolare gli ; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e in particolare l', comma 345; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, e in particolare l', comma 6, che prevede il procedimento per l'adozione del regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione; Considerato che l'articolo 116 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020; Considerato che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione dalla normativa di settore vigente; Sentito il Ministero dell'università e della ricerca; Sentite le organizzazioni sindacali; Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 24 settembre 2020; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2020; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: Ministro e Sottosegretari 1. Il Ministro dell'istruzione, di seguito denominato Ministro, è l'organo di direzione politica del Ministero dell'istruzione, di seguito denominato Ministero, ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi degli , comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli Uffici di diretta collaborazione di cui all', comma 2. 3. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-09-30;167#art-1

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