Art. 13

Modalità di gestione

In vigore dal 29 dic 2020
1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilità amministrativa. 2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all', comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell', comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del capo di gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ai vice capi di gabinetto o ai dirigenti in servizio presso l'Ufficio di gabinetto. Con decreto del Ministro, ai sensi dell' del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a un unico ufficio del Ministero possono essere delegati gli adempimenti relativi alla gestione delle spese comuni a più centri di responsabilità amministrativa.
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