Art. 12
Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance
In vigore dal 29 dic 2020
Struttura tecnica permanente
per la misurazione della performance
1. Ai sensi dell', commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009, presso l'OIV opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica», dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
2. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro con proprio decreto, su proposta dell'OIV, e individuato nel dirigente di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
3. Alla Struttura tecnica è assegnato un apposito contingente di personale, all'interno di quello complessivamente previsto all', comma 1, costituito fino a un massimo di sei unità, di cui una di qualifica dirigenziale non generale, compresa nel contingente di cui all', comma 2.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-09-30;165#art-12