Art. 11

Organismo indipendente di valutazione della performance

In vigore dal 29 dic 2020
Organismo indipendente di valutazione della performance 1. L'organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito «OIV», svolge in piena autonomia le attività di cui all' del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 2. Al presidente dell'OIV è corrisposto un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina, entro la soglia fissata dall', comma 1, lettera b). 3. L'OIV è costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in forma collegiale. 4. Ai componenti dell'OIV è corrisposto un trattamento economico determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla complessità della struttura organizzativa dell'amministrazione e, comunque, nel limite delle risorse indicate all', comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
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