Art. 6
Rimborso spese
In vigore dal 3 set 2019
1. Ai membri del collegio del Garante, al personale dell'ufficio e ai consulenti ed esperti di cui all', comma 5, è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per missioni all'interno e all'estero.
2. Ai membri del collegio del Garante è assicurato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-04-10;89#art-6