Art. 6 · Rimborso spese

Art. 6

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Rimborso spese

In vigore dal 3 set 2019
1. Ai membri del collegio del Garante, al personale dell'ufficio e ai consulenti ed esperti di cui all', comma 5, è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per missioni all'interno e all'estero. 2. Ai membri del collegio del Garante è assicurato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-04-10;89#art-6