Art. 3
Organizzazione dell'ufficio
In vigore dal 3 set 2019
1. L'organizzazione dell'ufficio è ispirata ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa.
2. Il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all' del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10:
a) con propria delibera, stabilisce le modalità di organizzazione e articolazione interna dell'ufficio, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attività dell'ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare, verificandone l'attuazione;
c) adotta il regolamento interno delle attività dell'ufficio, recante la disciplina del funzionamento, nonché il codice di comportamento del personale dell'ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante, in conformità ai principi di cui al protocollo ONU.
3. Il dirigente di seconda fascia di cui alla tabella A, preposto alla direzione dell'ufficio, è scelto tra i dirigenti di ruolo del Ministero della giustizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-04-10;89#art-3