Art. 5
Indizione del dibattito pubblico
In vigore dal 24 ago 2018
1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore individua, secondo i propri ordinamenti, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico che si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle alternative progettuali.
Esso non può svolgersi, nei casi di cui all', commi 3 e 4, oltre l'avvio della progettazione definitiva.
2. Il dibattito pubblico ha una durata massima di quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione del dossier di progetto, di cui all', comma 1, lettera a). Su proposta del coordinatore del dibattito pubblico, di cui all', il titolare del potere di indire il dibattito pubblico può prorogarne la durata di ulteriori due mesi in caso di comprovata necessità.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore provvede a trasmettere alla Commissione una comunicazione, con allegato il progetto di fattibilità ovvero il documento di fattibilità delle alternative progettuali, che:
a) contiene l'intenzione di avviare la procedura, la descrizione degli obiettivi e le caratteristiche del progetto adottate in coerenza con le indicazioni delle linee guida per la valutazione degli investimenti pubblici emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dai Ministeri competenti, ai sensi dell' del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
b) indica uno o più soggetti che la rappresenti in tutte le fasi del procedimento di dibattito pubblico.
4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore comunicano alla Commissione e alle amministrazioni territoriali interessate l'indizione del procedimento del dibattito pubblico per la tempestiva pubblicazione, da effettuarsi entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, sul sito internet della Commissione di cui all', comma 6, lettera c), nonché sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento.
5. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, è tenuta a pubblicare, sui siti di cui al comma 4, il dossier di progetto di cui all', comma 1, lettera a).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-05-10;76#art-5