Art. 1
Oggetto
In vigore dal 24 ago 2018
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l'articolo 22, comma 2, del predetto codice che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura;
Considerato che il richiamato articolo 22, comma 2, prevede che con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico e che a tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare l'articolo 23;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche, ed in particolare l';
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nelle sedute del 14 dicembre 2017 e del 21 dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale, nell'adunanza del 7 febbraio 2018;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;
Considerato che la competente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso parere nel termine prescritto;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto
1. I progetti di fattibilità, ovvero i documenti di fattibilità delle alternative progettuali delle opere, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono sottoposti, nei casi individuati dal presente decreto, a dibattito pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-05-10;76#art-1