Art. 8
Svolgimento del dibattito pubblico
In vigore dal 24 ago 2018
1. Il dibattito pubblico si avvia con la presentazione e la contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore del dossier di progetto dell'opera, di cui all', comma 1, lettera a). Da tale momento decorrono i termini previsti dall', comma 2.
L'avvio del dibattito pubblico è pubblicato contestualmente sul sito internet della Commissione di cui all', comma 6, lettera c), sul sito del dibattito pubblico di cui all', comma 6, lettera d), nonché sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento.
2. Il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento, consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati, e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-05-10;76#art-8