Art. 19

Disposizioni finali

In vigore dal 18 ott 2017
1. Il gestore può provvedere alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del fondo di garanzia, nell'ambito e nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, dagli accordi quadro di cui all' e dalla convenzione di cui all', comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 2. L'INPS provvede alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
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