Art. 18
Trattamento e riservatezza dei dati personali
In vigore dal 18 ott 2017
1. L'INPS, gli istituti finanziatori e le imprese assicuratrici sono titolari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, dei trattamenti di dati personali necessari all'attuazione dell', commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del presente decreto.
2. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto sono svolti e conservati esclusivamente per le finalità indicate dall', commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. I flussi informativi previsti dagli accordi quadro di cui all' ed i dati trattati dall'INPS devono attuarsi nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alle misure di sicurezza, alla modalità di trasmissione e di accesso selettivo e ai termini e modalità di conservazione dei dati, oltre alla registrazione delle operazioni effettuate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-09-04;150#art-18