Art. 1
Definizioni
In vigore dal 18 ott 2017
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l', comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica;
Visto, in particolare, l', comma 175, della predetta legge n. 232 del 2016, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 166 a 174 dell' della medesima legge e degli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché la disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di funzionamento del fondo di garanzia di cui al comma 173 dell' della medesima legge e della garanzia di ultima istanza dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che modifica l', comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Sentito l'INPS, per i profili di competenza inerenti alle misure previste dalle citate disposizioni di cui all', commi da 166 a 178, della citata legge n. 232 del 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2017;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 26 luglio 2017;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per:
a) accordi quadro: congiuntamente l'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria italiana, e l'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie, ai sensi dell', comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come regolati dall';
b) anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE): il prestito di cui all', commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c) contratto di finanziamento: il contratto concluso tramite flusso telematico tra il richiedente e l'istituto finanziatore di cui alla lettera l), mediante il quale sono regolati i termini e le condizioni, in conformità all', commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, al presente decreto nonché agli accordi quadro di cui alla lettera a), ai fini dell'erogazione e del rimborso del finanziamento di cui alla lettera d);
d) finanziamento: l'ammontare complessivo del prestito erogato a titolo di APE durante la fase di erogazione, comprensivo dell'importo dei premi assicurativi complessivamente pattuiti e della commissione di accesso al fondo di garanzia, anticipati dall'istituto finanziatore per conto del richiedente;
e) fondo di garanzia o fondo: il fondo di cui all', comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i cui interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza;
f) gestore: l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), al quale è affidata la gestione del fondo di garanzia, sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto ed i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell', comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
g) impresa assicuratrice: l'impresa assicuratrice che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie, ai sensi dell', comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all', comma 2, del presente decreto;
h) interessi contrattuali: l'ammontare complessivo degli interessi contrattuali maturati sul finanziamento;
i) debito residuo: l'ammontare del finanziamento e dei relativi interessi contrattuali non ancora rimborsati, da restituire secondo il piano di ammortamento;
l) istituto finanziatore: la banca o l'intermediario finanziario che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria italiana ai sensi dell', comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all', comma 1, del presente decreto;
m) piano di ammortamento: il piano di ammortamento per il rimborso del debito residuo, definito ai sensi degli accordi quadro di cui all', comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-09-04;150#art-1