Art. 10

Scambio dei dati tra enti

In vigore dal 17 giu 2017
1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono, ai fini del procedimento accertativo di cui all' e delle verifiche di cui all', allo scambio di dati ed elementi conoscitivi, con particolare riferimento all'accertamento dello svolgimento delle attività di cui all', comma 2.
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