Art. 12

Invarianza dei costi

In vigore dal 17 giu 2017
1. Salvo quanto previsto all', comma 4, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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