Art. 10
10 / 13Scambio dei dati tra enti
In vigore dal 17 giu 2017
1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono, ai fini del procedimento accertativo di cui all' e delle verifiche di cui all', allo scambio di dati ed elementi conoscitivi, con particolare riferimento all'accertamento dello svolgimento delle attività di cui all', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-05-23;87#art-10