Art. 7
Dovere di riservatezza
In vigore dal 1 ago 2017
1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo, ivi compresi i componenti dell'ufficio di segreteria, o comunque nell'ambito del procedimento di conciliazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate di cui all', comma 2, e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il conciliatore è, altresì, tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-05-22;109#art-7