Art. 5
Elenco dei conciliatori
In vigore dal 1 ago 2017
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'elenco dei soggetti esperti, tra i quali viene individuato il conciliatore da designarsi nel procedimento di conciliazione. Dell'elenco e delle relative modalità è data pubblicità sul sito istituzionale del Ministero.
2. Ad istanza dell'interessato, possono essere inseriti nell'elenco dei soggetti esperti ai fini del procedimento di conciliazione i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) avvocati, con esperienza nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, iscritti agli albi ordinari, inclusa la sezione speciale degli avvocati stabiliti di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, da almeno cinque anni;
b) dottori commercialisti, con esperienza nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, iscritti ai relativi albi da almeno cinque anni;
c) soggetti, con esperienza nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, iscritti ai relativi albi da almeno cinque anni;
d) dirigenti della pubblica amministrazione, con esperienza nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, inseriti nei ruoli dell'amministrazione da almeno un triennio;
e) soggetti in possesso di diploma di laurea almeno quadriennale, esperti nell'esercizio dei sistemi di riscossione elettronica dei pedaggi nonché nella relativa progettazione e realizzazione, di comprovata esperienza almeno decennale, da documentare alla presentazione dell'istanza.
3. Nella iscrizione e nella rotazione di conferimento dell'incarico di cui all', comma 1, si segue l'ordine cronologico di invio della domanda di iscrizione.
4. I conciliatori devono possedere i requisiti di professionalità, indipendenza, imparzialità, neutralità e onorabilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando per i dipendenti pubblici quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità, i conciliatori devono dimostrare di:
a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) non versare nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personale, negli ultimi dieci anni;
d) non aver riportato, negli ultimi otto anni, sanzioni disciplinari superiori a quella minima prevista per la categoria di appartenenza.
5. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), e al comma 4 può essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto di quanto prescritto, nel caso di rilascio di falsa dichiarazione, dagli articoli 75 e 76 del citato decreto.
6. Il responsabile dell'ufficio di segreteria comunica all'interessato la mancata iscrizione nell'elenco dei soggetti esperti, previa verifica della mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti a cura del responsabile dell'Organismo di conciliazione.
7. I requisiti di cui al comma 4 devono essere posseduti, a pena di decadenza, durante l'intero periodo di iscrizione nell'elenco dei soggetti esperti. A tal fine, è effettuata una verifica a campione del possesso dei requisiti medesimi, con cadenza periodica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-05-22;109#art-5